Statuto

Allegato “A” alla raccolta n. 1277

Statuto della Organizzazione non lucrativa di utili sociale – “Fondazione Omiccioli – ONLUS”

Denominazione e sede

Art. 1) E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Socia le (ONLUS) denominata “FONDAZIONE OMICCIOLI – ON LUS”. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico e di qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adotta re.

Art. 2) La Fondazione ha sede in Roma, Via Gino Tagliapietra n. 24 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni an che in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.  La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio direttivo.

Finalità

Art. 3) La Fondazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ON LUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori della beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte ai sensi dei punti 3, 4, 5, 9 comma 1, dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 460/1997. Ha, in particolare, tra i suoi scopi anche lo studio, la promozione, la diffusione, la divulgazione e la conoscenza delle opere dei pittori Alfonso e Giovanni Omiccioli, mantenendone la memoria al fine di onorare il loro pensiero artistico e le loro opere, nonché di esamina re, autenticare, archiviare e documentare le loro opere.

Rientrano tra le attività dell’associazione:

  • curare lo svolgimento, anche a scopo benefico, sia in ambito nazionale che internazionale, di qualsiasi attività culturale connessa in modo particolare con il mondo dell’arte e della pittura, occupandosi della produzione e della gestione organizzati va di rassegne, esposizioni, mostre, dibattiti, convegni, conferenze, seminari ed altre manifestazioni simili;
  • curare l’organizzazione di corsi didattici, corsi di studio, corsi di pittura al fine di diffondere e divulgare l’arte della pittura ed in particolare la memoria dei pittori Alfonso e Giovanni Omiccioli, di corsi di formazione ed altre manifestazioni, rea lizzare workshop e seminari specialistici, ricerche sia in ambito culturale, tecnico, artigianale e scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali (e delle istituzioni ad essi connesse), nonché la diffusione e l’implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative e crowdsourcing ecc.);
  • curare, allestire ed organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente, quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari, fina lizzate alla diffusione della cultura, delle arti, della scienza, della tecnica, dei mezzi di comunicazione e diffusione;
  • indire premi e borse di studio in ambito artistico e culturale in genere;
  • organizzare e gestire gallerie d’arte, biblioteche, anche informatiche e telematiche, librerie, musei, scuole su tematiche inerenti la pittura, la scultura e più in generale l’arte in ogni sua forma espressiva;
  • promuovere ogni iniziativa, a carattere di studio e di ogni altro genere, diretta ad evidenziare le connessioni che legano la pittura e le opere degli artisti Alfonso e Giovanni Omiccioli ai campi della cultura, della storia, dell’arte in genere e delle tematiche associative;
  • curare la redazione e l’edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestire locali e spazi aperti per lo svolgimento di esse; curare ed attuare rap porti con gallerie d’arte, case editrici e teatri;
  • istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;
  • praticare ogni attività utile a perseguire la finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte nei limiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; in particolare, alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menziona te alla lettera a), comma 1, articolo 10 ad eccezione di quelle di rettamente connesse che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di so lidarietà sociale, nei limiti consentiti dal citato Decreto Legislativo.

Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione:

  1. usa e promuove metodi di condivisione e partecipazione attiva nell’individuazione e scelta delle azioni concrete;
  2. impiega ogni metodo utile per rendere qualsiasi flusso finanziario, in entrata o in uscita, pubblico e tracciabile;
  3. non fa alcuna discriminazione sulla base del sesso, della nazionalità, della razza, delle credenze religiose e di classe, o del l’opinione politica.

Inoltre, la Fondazione potrà:

  • mantenere, valorizzare ed incrementare l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affida mento;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, Associazione o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
  • partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzi detti e provvedere al loro finanziamento;
  • sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (art 10, comma 1, lett. a) e successive modifiche ed integrazioni.

Durata

Art. 5) La durata della Fondazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio Direttivo.

Vigilanza 

Art. 6) L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

Patrimonio

Art. 7) Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
  • dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa desti nazione ad incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  • dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Fondo di gestione

Art. 8) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 7;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  • da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fon datori, dei Partecipanti;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Esercizio Finanziario

Art. 9) L’esercizio finanziario della Fondazione ONLUS termi na il 31 dicembre di ogni anno e il suo rendiconto è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ciascun anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Rendiconto Economico-Finanziario

Art. 10) Ogni anno deve essere redatto, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, il rendiconto Economico-Finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio medesimo, così come stabilito dal precedente articolo 9. Il rendiconto deve es sere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori, qualora nominato, almeno 15 (quindici) giorni prima della presentazione al Consiglio Direttivo. Il rendiconto coincide con l’anno so lare. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indi retta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Membri della Fondazione

Art. 11) I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori Promotori;
  • Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

Fondatori Promotori

Art. 12) Sono Fondatori Promotori coloro che hanno partecipa to all’atto costitutivo ed hanno contribuito alla dotazione del patrimonio

iniziale.

Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Art. 13) Partecipanti Fondatori e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con de libera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio Direttivo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano all’Associazione nella persona di un loro rappresentante. Chi intende aderire alla Fondazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Fondazione stessa si propone.

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

Art. 14) Tutti i Partecipanti alla Fondazione soci hanno diritto di:

  1. partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
  2. partecipare alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Dimissioni, recesso ed esclusione

Art. 15) La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante non può essere temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, recesso.

Il Partecipante Fondatore ed il Partecipante possono recedere dalla Fondazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l’esclusione di Partecipanti Fondatori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
  • Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 16) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Partecipante Fondatore e di Partecipante alla Fondazione non dà di ritto alla restituzione di quanto versato alla Fondazione stessa.

Art. 17) Il decesso del Promotore Fondatore, del Partecipante Fondatore e del Partecipante non conferisce agli eredi alcun di ritto nell’ambito della Fondazione.

Organi della Fondazione

Art. 18) Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il Vicepresidente;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Revisore dei Conti.

Consiglio Direttivo

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero varia bile di membri, anche non partecipanti alla Fondazione, fino ad un massimo di quindici.

La sua composizione sarà la seguente:

  1. fino ad otto membri nominati dai Fondatori Promotori;
  2. fino a sette membri nominati dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti che li scelgono nel proprio ambito.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, ovvero, di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per più mandati, anche consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno venti quattro ore prima. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione di altro partecipante o delegato da un partecipante istituzionale. Il Consigliere così nominato resta in ca rico sino alla prossima assemblea. Se vengono a mancare più di tre consiglieri il Consiglio decade e dovrà essere eletto, con le modalità di cui sopra, il nuovo Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indica re anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società di ca pitali.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni. Compete al Consiglio Direttivo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, esso provvede a:

  1. deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
  2. deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  3. procedere alla nomina di Partecipanti Fondatori e Partecipanti;
  4. individuare le aree di attività della Fondazione;
  5. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
  6. eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
  7. nominare i componenti del Comitato Artistico;
  8. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
  9. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  10. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
  11. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l’approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno es sere adottate validamente con il voto favorevole di due terzi dei membri di nomina del Fondatore Promotore.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio Direttivo potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell’ambito del l’ordinaria amministrazione. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente

Art. 20) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

In via esemplificativa può, in particolare, nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Fondazione, effettuare incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; accendere per conto dell’associazione conti correnti bancari e postali, costituire depositi e, previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere obbligazioni di natura finanziaria; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, in caso di assenza, di impedimento o di cessazione delle relative funzioni da parte del Presidente, svolge le funzioni di quest’ultimo ed assume le sue prerogative con i medesimi poteri.

Comitato artistico

Art. 21) Il Comitato artistico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato artistico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo della Fondazione, una funzione tecnico-consulti va in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato artistico durano in carica tre anni e so no confermabili. L’incarico può cessare per dismissioni, in compatibilità o revoca.

Il Comitato artistico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Revisore dei Conti

Art. 22) Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio Direttivo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vi gila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del

Consiglio Direttivo; resta in ca rica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 23) Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il di ritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione.

Scioglimento della Fondazione

Art. 24) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione della fondazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata ai sensi dell’art. 19 che pre cede. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di con trollo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo di versa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Fondatori Promotori e a seguito di parere favorevole dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 del la legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Norme di rinvio

Art. 25) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs. 460/97 e al le loro eventuali variazioni.

Regolamento e Riconoscimento 

Art. 26) La Fondazione OMICCIOLI ONLUS è regolata dal presente atto costitutivo e, per quanto non espressamente contemplato in esso, dal le norme di legge in materia, in particolare dall’articolo 14 e seguenti del Codi ce Civile. 

La Fondazione, a mezzo dei suoi rappresentanti legali, si riser va la facoltà di richiedere il riconoscimento a persona giuridica. La relativa deliberazione sarà assunta dal Consiglio Direttivo, che demanderà al Presidente lo svolgimento di quanto necessario per detto riconoscimento.