Atto Costitutivo
Repertorio n. 1861 – Raccolta n. 1277 Costituzione di Fondazione
L’anno duemila diciotto, il giorno dieci del mese di dicembre.
Innanzi a me, Dottor ALBERTO CHIOSI, Notaio in Tivoli, iscritto nel Collegio dei Di stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testi signori:
- GIANNETTI Vittorio, […];
- SCHIEDO Angela, […];
Sono presenti i signori:
- OMICCIOLI Giovanni, […] (Fondatore);
- OMICCIOLI Silvio, […] (Fondatore);
- OMICCIOLI Donatella, […] (Fondatore);
- OMICCIOLI Claudio, […] (Fondatore);
- OMICCIOLI Marcello, […] (Fondatore).
Io Notaio sono certo dell’identità personale dei detti com parenti, i quali,
Innanzitutto, premettono:
che allo scopo di studiare, promuovere, diffondere e divulgare le opere dei pittori Alfonso e Giovanni Omiccioli, mantenendone la memoria al fine di onorare il loro pen siero artistico e le loro opere, non ché di esaminare, autenticare, archiviare e documentare le loro opere,
i costituiti signori, Giovanni OMICCIOLI, Silvio OMICCIOLI, Donatella OMICCIOLI, Claudio OMICCIOLI e Marcello OMICCIOLI, intendono promuovere l’istituzione di una Fondazione, da denominarsi: “FONDAZIONE OMICCIOLI – ONLUS”, con le finalità meglio di seguito specificate, mettendo a disposizione del la Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività.
Tutto ciò premesso,
che forma parte integrante e sostanzia le del presente atto, i comparenti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1.
È costituita la “FONDAZIONE OMICCIOLI – ONLUS“, con sede in Roma, Via Gino Tagliapietra n. 24 – CAP 00124.
Articolo 2.
La Fondazione, al fine di perseguire lo scopo indicato nelle superiori premesse, potrà:
- curare lo svolgimento, anche a scopo benefico, sia in ambito nazionale che internazionale, di qualsiasi attività culturale connessa in modo particolare con il mondo dell’arte e della pittura, occupandosi della produzione e della gestione organizzativa di rassegne, esposizioni, mostre, dibattiti, convegni, conferenze, seminari ed altre mani festazioni simili;
- curare l’organizzazione di corsi didattici, corsi di studio, corsi di pittura al fine di diffondere e divulgare l’arte della pittura ed in particolare la memoria dei pittori Alfonso e Giovanni Omiccioli, di corsi di formazione ed altre manifestazioni, realizzare workshop e seminari specialistici, ricerche sia in ambito culturale, tecnico, artigianale e scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali (e delle istituzioni ad essi connesse), nonché la diffusione e l’implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative e crowdsourcing ecc.);
- curare, allestire ed organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente, quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari, fina lizzate alla diffusione della cultura, delle arti, della scienza, della tecnica, dei mezzi di comunicazione e diffusione;
- indire premi e borse di studio in ambito artistico e culturale in genere;
- organizzare e gestire gallerie d’arte, biblioteche, anche informatiche e telematiche, librerie, musei, scuole su tematiche inerenti la pittura, la scultura e più in generale l’arte in ogni sua forma espressiva;
- promuovere ogni iniziativa, a carattere di studio e di ogni altro genere, diretta ad evidenziare le connessioni che legano la pittura e le opere degli artisti Alfonso e Giovanni Omiccioli ai campi della cultura, della storia, dell’arte in genere e delle tematiche associative;
- curare la redazione e l’edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestire locali e spazi aperti per lo svolgimento di esse; curare ed attuare rap porti con gallerie d’arte, case editrici e teatri;
- -istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;
- praticare ogni attività utile a perseguire la finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte nei limiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; in particolare, alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menziona te alla lettera a), comma 1, articolo 10 ad eccezione di quelle di rettamente connesse che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal citato Decreto Legislativo.
Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione:
- usa e promuove metodi di condivisione e partecipazione attiva nell’individuazione e scelta delle azioni concrete;
- impiega ogni metodo utile per rendere qualsiasi flusso finanziario, in entrata o in uscita, pubblico e tracciabile;
- non fa alcuna discriminazione sulla base del sesso, della nazionalità, della razza, delle credenze religiose e di classe, o del l’opinione politica.
Inoltre, la Fondazione potrà:
- mantenere, valorizzare ed incrementare l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affida mento;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, Associazione o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzi detti e provvedere al loro finanziamento;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.
La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (art 10, comma 1, lett. a) e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 3.
La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l’osservanza del le norme contenute nello Statuto, che, debita men te sotto scritto dai comparenti, dai testi e da me Notaio, si al lega al pre sen te atto sotto la lette ra “A”. –
Articolo 4.
A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i Fondatori assegnano alla stessa, destinandola in dotazione alla medesima, inizialmente, la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).
L’attribuzione del suddetto fondo, come dichiarano i Fondatori, verrà effettuata, anche da alcuni soltanto dei Fondatori, mediante titoli bancari su un controcorrente bancario intestato alla costituita Fondazione, che verrà aperto quanto prima a cu ra del signor Claudio OMICCIOLI, al quale viene conferita da gli altri comparenti apposita delega.
Articolo 5.
In deroga alle norme statutarie, i comparenti dichiarano di nominare il signor Claudio OMICCIOLI quale primo amministratore della Fondazione, il quale rimarrà in carica fino a quando non verrà nomi nato un Consiglio Direttivo, a termini del come sopra approvato Statuto della Fondazione.
Articolo 6.
I comparenti delegano il signor Claudio OMICCIOLI a provvedere ad espletare tutte le pratiche necessarie ad ottenere il riconoscimento del la Fondazione qui costituita.
Articolo 7.
Agli effetti del la iscrizione di quest’atto a repertorio e per ogni altro effetto e disposto di legge, i comparenti dichiarano che il valore complessivo dei beni assegnati è di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).
Articolo 7.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall’allegato Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme speciali vigenti in materia di Fondazioni.
Articolo 9.
Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti, che richiedo no, espressa mente, le agevolazioni fiscali di cui al l’art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346.
Articolo 10.
I comparenti si riservano di modificare il presente atto e l’allegato Statuto, anche a richiesta del l’Autorità Governativa.
Articolo 11.
I comparenti mi esonerano espressa mente dal dare lettura di quanto al legato al presente atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.
Il presente atto è stato da me letto, presenti i testi, ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà; quindi, il presente atto viene sotto scritto alle ore 18,20.